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Art. 1   -   Costituzione

Per iniziativa del Comune di Prato e dell’ANED sezione di Prato è costituita, ai sensi dell’art. 14 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione per il gemellaggio Prato – Ebensee.

L’Associazione, che non ha scopo di lucro, basa il proprio impegno sui principi che stanno alla base del patto di gemellaggio stipulato fra le due comunità il 27 settembre 1987.

Art. 2   -   Sede

L’Associazione ha sede legale a Prato, in locali dell’Amministrazione Comunale, presso il Palazzo Municipale e la sua denominazione è la seguente: "Associazione per il gemellaggio Prato - Ebensee".

Art. 3   -   Scopi dell’Associazione

L’Associazione ha lo scopo di favorire e sviluppare i contatti fra le due città, far crescere i rapporti di amicizia e fratellanza ed affermare gli ideali di pace e solidarietà fra i popoli contro ogni tipo di intolleranza e discriminazione. L’Associazione si propone altresì:

a)     di favorire la conoscenza storica sul lager nazista di Ebensee, di promuovere incontri e dibattiti fra i giovani sui temi della seconda guerra mondiale e sulla pace, di organizzare viaggi negli ex campi di concentramento affinchè, oltre che una testimonianza storica, sia trasmesso alle nuove generazioni un messaggio di pace e di civile convivenza;

b)     di promuovere iniziative culturali, sportive, ricreative, tese a mettere in contatto queste due città e sviluppare altresì la reciproca conoscenza fra i popoli italiano ed austriaco;

c)     di promuovere scambi di studio fra le scuole ed i ragazzi di Prato ed Ebensee;

d)     di collaborare con tutte quelle associazioni cittadine che vorranno impegnarsi a promuovere programmi che andranno nella direzione prospettata dai principi che sono alla base del presente statuto.

Art. 4   -   Dotazione finanziaria ordinaria   -   Patrimonio

La dotazione finanziaria e patrimoniale è assicurata:

a)     dal Comune di Prato con una dotazione annua non inferiore a L. 10.000.000;

b)     dall’ANED sez. di Prato con una dotazione annua non inferiore a L. 1.000.000;

c)     dalle quote associative dei soci ordinari annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo;

d)     da eventuali contributi, lasciti o donazioni di enti pubblici e privati o di cittadini non soci.

Il patrimonio e le dotazioni di gestione potranno essere aumentati tramite ulteriori conferimenti o donazioni, da farsi nelle forme di legge e tenuto conto, per gli enti, delle disponibilità da iscriversi nei rispettivi bilanci.

Il patrimonio e le dotazioni di gestione potranno essere ulteriormente incrementate anche per contributi di altre amministrazioni pubbliche, di società fisiche, fondatori e soggetti terzi, nonché per donazioni, legati, elargizioni in denaro e con altri mezzi. Al patrimonio ed alle dotazioni di gestione saranno destinati anche i proventi di speciali iniziative promosse dall’Associazione.

Il Comune di Prato fornisce la sede all’Associazione ed assicura la necessaria collaborazione ed il supporto tecnico per le iniziative organizzate congiuntamente e comunque per il conseguimento dei fini dell’Associazione;

Art. 5   -   Soci dell’Associazione

I soci dell’Associazione sono suddivisi in due categorie:

§         soci fondatori;

§         soci ordinari.

Sono soci fondatori il Comune di Prato e l’ANED – sezione di Prato.

Sono soci ordinari, tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, o Enti pubblici che, accolti come soci si impegnano a rispettare le norme del presente statuto.

La qualifica di socio ordinario viene acquisita previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

I soci ordinari sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura determinata con deliberazione del Consiglio Direttivo. Il mancato versamento di tale contributo comporta la decadenza dalla qualifica di socio.

I soci in regola con i contributi, hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative dell’Associazione, a frequentarne i locali, e consultare e prendere visione di tutto il materiale dell’Associazione stessa. La decadenza è dichiarata con deliberazione del Consiglio Direttivo.

I soci non hanno diritti sul patrimonio dell’Associazione neppure quando, dichiarata eventualmente la sua estinzione o disposto lo scioglimento, si procede alla liquidazione ai sensi degli art. 30 e 31 del Codice Civile e in conformità a quanto espresso all’art. 13 del presente Statuto.

Oltre che per decadenza, la quale peraltro riguarda solo i soci sostenitori e ordinari, la qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio che intenda recedere dall’Associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo almeno 3 mesi prima della scadenza dell’anno solare.

Art. 6   -   Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

a)     l’Assemblea dei Soci;

b)     il Consiglio Direttivo;

c)     il Presidente;

d)     il Collegio dei Sindaci.

Art. 7   -   Assemblea dei Soci

L’Assemblea è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari.

Gli enti, le istituzioni ed altre associazioni partecipano all’Assemblea in persona del loro legale rappresentante o di altro soggetto all’uopo designato. L’Assemblea dei Soci delibera:

a)     le modifiche dello Statuto;

b)     il programma generale dell’Associazione;

c)     l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;

d)     l’elezione dei componenti del Consiglio dei Sindaci;

e)     l’approvazione del Bilancio Consuntivo e la situazione patrimoniale;

f)        lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell’Associazione;

g)     quant’altro ad essa demandato dalla legge e dal presente Statuto.

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte l’anno, entro il 31 marzo, per approvare il Bilancio Consuntivo, la situazione patrimoniale e la relazione sull’attività culturale ed economica dell’Associazione.

L’Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente per ogni relativa seduta. L’Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati. L’Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno, diretta a ciascuno dei soci, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’Assemblea è validamente costituita e può deliberare quando in prima convocazione siano presenti la maggioranza dei soci e, in seconda convocazione (da tenersi entro un’ora dopo), qualunque sia il numero degli intervenuti e purchè siano presenti i soci fondatori dell’art. 5.

Le deliberazioni di cui alla lettera f) del presente articolo devono essere assunte dall’Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dall’art. 21, ultimo comma, del Codice Civile e con il voto favorevole dei soci fondatori dell’art. 5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, mediante delega scritta. La delega vale per una sola riunione e nessun socio ne può ricevere più di una.

Art. 8   -   Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da n° 7 membri così come di seguito definiti:

§         n° 4 Rappresentanti del Comune di Prato, fra cui il Presidente, tutti nominati dal Sindaco ai sensi dell’art. 36 della Legge 142/90;

§         n° 2 Rappresentanti dell’ANED sezione di Prato;

§         n°1 Rappresentante nominato dall’Assemblea dei Soci ordinari scelto fra di loro.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un quadriennio; i suoi membri sono rieliggibili. Se nel corso del quadriennio qualcuno dei consiglieri viene a mancare per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo dovrà procedere alla sostituzione, in conformità a quanto stabilito al primo comma del presente articolo.

Il consigliere che non interviene a tre sedute consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto. Sarà sostituito con le modalità sopra indicate.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e, in ogni caso, una volta ogni 4 mesi, mediante avviso contenente l’ordine del giorno da inviarsi ai singoli componenti almeno sette giorni prima della riunione. Il Consiglio Direttivo dovrà, altresì, essere convocato quando ne facciano richiesta almeno 3 consiglieri.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se vi intervengono almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9   -   Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili e necessari per il raggiungimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo provvede ad approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Bilancio di Previsione per l’anno successivo. Compete al Consiglio Direttivo in particolare deliberare:

a)     le proposte di modifica dello Statuto dell’Associazione, da sottoporre all’Assemblea dei Soci;

b)     i programmi e tutte le attività annuali;

c)     su tutti gli atti che importino variazioni al patrimonio;

d)     sul Bilancio Consuntivo e la situazione patrimoniale di fine anno da sottoporre, insieme alla relazione economica dell’Associazione, all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;

e)     sui provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;

f)        sull’eventuale raggiungimento dello scopo sociale e sulla eventuale impossibilità di conseguirlo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;

g)     sulla ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente in caso di urgenza ed evidente necessità;

h)     sull’autorizzazione a stare in giudizio e sulla nomina dei difensori;

i)        sull’ammontare dell’indennità e dei compensi eventualmente necessari per la retribuzione di attività svolte a favore dell’Associazione;

l)        sull’ammontare del contributo da versare ogni anno dai soci fondatori;

m)    sulla qualifica di socio ordinario dell’Associazione e sulla misura del contributo da versare ogni anno dal socio ordinario;

n)     su tutte le questioni che non siano riservate alla competenza degli altri organi. I membri del Comitato Direttivo non hanno diritto a compensi tranne eventuali rimborsi spese debitamente documentati.

Art. 10   -   Il Presidente

Il Presidente dell’Associazione è nominato dal Sindaco ai sensi dell’art. 36 della Legge 8/06/1990 n° 142 così come modificato dalla Legge 81/93. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione in giudizio e nei rapporti con terzi. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e provvede all’esecuzione delle deliberazioni. Sovrintende alla conservazione e all’amministrazione del patrimonio dell’Associazione e ordina le spese entro i limiti dei singoli stanziamenti del bilancio di previsione approvato. Nei casi più urgenti il Presidente può assumere tutte le deliberazioni che sono di competenza del Consiglio Direttivo, ma deve sottoporre le suddette decisioni alla ratifica dei medesimi organi nella riunione immediatamente successiva alla decisione stessa.

Art. 11   -   Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio Sindacale è costituito da 3 Sindaci effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea su designazione dei Soci fondatori. I Sindaci restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati membri del Collegio Sindacale i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente.

Ai Sindaci è affidato il compito della revisione amministrativa e contabile dell’Associazione, che essi dovranno eseguire mediante l’esame dei bilanci. Potranno altresì effettuare ispezioni saltuarie sia collettivamente che separatamente. La carica di Sindaco Revisore è onoraria e non dà diritto a compensi tranne eventuali rimborsi spese debitamente documentate.

I Sindaci revisori sono nominati:

§         n° 2 Revisori effettivi dal Comune di Prato;

§         n° 1 Revisore effettivo dall’ANED;

§         n° 1 Revisore supplente dall’ANED;

§         n° 1 Revisore supplente dal Comune di Prato.

Tuttavia per i rapporti con l’Associazione, le loro comunicazioni dovranno avere forma collegiale. Il Collegio Sindacale redige la sua relazione al Bilancio Consuntivo ed alla situazione patrimoniale di fine anno da presentare all’Assemblea dei Soci. I Sindaci hanno facoltà di partecipare senza diritto di voto alle adunanze del Consiglio Direttivo.

Art. 12   -   Estinzione dell’Associazione

L’Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere previamente accertati con deliberazione del Consiglio Direttivo, la quale dovrà essere portata all’approvazione dei soci. Dichiarata l’estinzione dell’Associazione, l’Assemblea dei soci nominerà tre membri da scegliere tra i componenti del consiglio stesso al fine di procedere alla liquidazione del patrimonio.

Art. 13   -   Devoluzione dei beni

In caso di estinzione dell’Associazione e di conseguente liquidazione del patrimonio, i beni conferiti all’atto della costituzione dell’Associazione saranno restituiti a coloro che li hanno conferiti. I beni acquisiti successivamente saranno devoluti al Comune di Prato.

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le norme del Codice Civile in materia di associazioni riconosciute.