Statuto
ART. 1 - Costituzione
È costituita l’organizzazione di volontariato denominata SCUDO AMICO S.A. “LA FORZA DELL’ASSOCIAZIONE PRATESE PER I FIBROMIALGICI” con sede in Prato, Via Alessandria 7/a.
ART. 2 - Finalitá
L’associazione si propone i seguenti scopi:
- Riunire tutte le persone affette da fibromialgia, e tutti coloro che intendono contribuire alla soluzione delle problematiche che questa malattia comporta;
- Sensibilizzare le autorità sanitarie e pubbliche ad intervenire con un’attività preventiva, curativa e riabilitativa, nonchè laddove ve ne sia la necessità a garantire il sostegno economico per le cure relative.
- Promuovere studi, ricerche, campagne educative ed informative per la conoscenza della fibromialgia e delle esigenze ad essa collegate;
- Istituire centri di ascolto, di auto-aiuto e di assistenza per le persone interessate;
- Mantenere le relazioni e collaborare con Comuni, Province, Regioni, ASL e con Enti, Istituzioni, Associazioni, ecc.., che condividono le nostre finalità con spirito di solidarietà, nel rispetto delle identità ed autonomie di ognuno.
L’associazione ha durata illimitata e non ha scopo di lucro.
ART. 3 - Attività di volontariato
L’associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e
gratuite dei propri aderenti rese esclusivamente per fini di solidarietà.
Ai volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute, se opportunamente
documentate ed entro i limiti preventivamente stabiliti.
ART. 4 - Soci
Sono soci dell’organizzazione tutti coloro che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne
fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo.
L’aspirante socio deve accettare senza riserve lo statuto dell’Associazione. L’ammissione
decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.
I soci cessano di appartenere all’Associazione per:
- Dimissioni volontarie;
- Per non aver effettuato il versamento della quota associativa;
- Per morte;
- Per indegnitá deliberata dal Consiglio Direttivo.
ART. 5 - Diritti e obblighi dei soci
I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, e di
recedere dall’appartenenza all’organizzazione.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali
stabilite dall’Assemblea.
ART. 6 - Quota sociale
La quota sociale a carico dei soci è fissata dall’Assemblea. È annuale e
non frazionabile.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni
dell’Assemblea nè prendere parte alle attività dell’organizzazione.
ART. 7 - Risorse economiche
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- Quote associative e contributive dei soci;
- Contributi dei privati;
- Contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginale;
- Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo.
I fondi possono essere depositati presso l’istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
Ogni operazione finanziaria è disposta con la firma congiunta del Presidente o del Segretario.
ART. 8 - Organi
Sono organi dell’organizzazione:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Segretario;
- Tesoriere.
ART. 9 - Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci è costituita da tutti i soci iscritti all’organizzazione ed
in regola con il pagamento della quota associativa. Essa è presieduta dal
Presidente ed è convocata dallo stesso in via ordinaria una volta all’anno e in via
straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci; in tal caso
il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della
richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
In prima convocazione dell’assemblea è regolarmente costituita con la presenza
della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio.
In seconda convocazione e legalmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti,
in proprio o per delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti fatto salvo
quanto previsto dai successivi articoli 16 e 17.
L’assemblea ha i seguenti compiti:
- Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- Eleggere il Presidente;
- Approvare:
- Il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- Il bilancio preventivo e consuntivo;
- Respingere le richieste di modifica dello statuto;
- Stabilire l’ammontare delle quote associative e degli eventuali contributi a carico dei soci.
ART. 10 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è composto da un
minimo di 3 ad un massimo di 11 membri.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente quando ne facciano
richiesta almeno tre dei suoi membri.
I compiti del Consiglio sono:
- Fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione;
- Sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- Determinare il programma di attività in base alle linee di indirizzo approvate dallàassemblea promovendone e coordinandone l’attivitá e autorizzandone a spesa;
- Nominare il Segretario e il Tesoriere;
- Accogliere o respingere le domande presentate da nuovi soci.
Perchè e deliberazioni del Consiglio abbiano valore è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e i1 voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
ART. 11 - Il Presidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea al suo interno a maggioranza dei voti.
Il Presidente rappresenta legalmente l’organizzazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo
sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza, impedimento o di cessazione le relative funzioni possono essere svolte
dal vice Presidente.
ART. 12 - Il Segretario
Il Segretario coadiuva il Presidente e ha il compito di:
- Provvedere alla tenuta e all’aggiornamento del registro dei soci
- Provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.
- Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.
ART. 13 - Il Tesoriere
Il Tesoriere ha il compito di:
- Provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell’organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
ART. 14 - Gratuità delle cariche
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.
ART. 15 - Bilancio
Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo
da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
Il bilancio coincide con l’anno solare.
ART.16 - Regolamento
Nell’organigramma dell’Associazione a qualsiasi titolo è soggetto all’insindacabile giudizio del consiglio direttivo che deve approvare all’unanimità.
ART. 17 - Modifiche dello statuto
Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate allèassemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deLiberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
ART. 18 - Scioglimento
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’associazione i beni che residuano sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in un identico o analogo settore. Lo scioglimento dell’associazione puó essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno ¼ degli associati.
ART. 19 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materna.

