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Statuto

ART. 1 - Costituzione

È costituita l’organizzazione di volontariato denominata SCUDO AMICO S.A. “LA FORZA DELL’ASSOCIAZIONE PRATESE PER I FIBROMIALGICI” con sede in Prato, Via Alessandria 7/a.

ART. 2 - Finalitá

L’associazione si propone i seguenti scopi:

  • Riunire tutte le persone affette da fibromialgia, e tutti coloro che intendono contribuire alla soluzione delle problematiche che questa malattia comporta;
  • Sensibilizzare le autorità sanitarie e pubbliche ad intervenire con un’attività preventiva, curativa e riabilitativa, nonchè laddove ve ne sia la necessità a garantire il sostegno economico per le cure relative.
  • Promuovere studi, ricerche, campagne educative ed informative per la conoscenza della fibromialgia e delle esigenze ad essa collegate;
  • Istituire centri di ascolto, di auto-aiuto e di assistenza per le persone interessate;
  • Mantenere le relazioni e collaborare con Comuni, Province, Regioni, ASL e con Enti, Istituzioni, Associazioni, ecc.., che condividono le nostre finalità con spirito di solidarietà, nel rispetto delle identità ed autonomie di ognuno.

L’associazione ha durata illimitata e non ha scopo di lucro.

ART. 3 - Attività di volontariato

L’associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti rese esclusivamente per fini di solidarietà.
Ai volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute, se opportunamente documentate ed entro i limiti preventivamente stabiliti.

ART. 4 - Soci

Sono soci dell’organizzazione tutti coloro che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo.
L’aspirante socio deve accettare senza riserve lo statuto dell’Associazione. L’ammissione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.
I soci cessano di appartenere all’Associazione per:

  • Dimissioni volontarie;
  • Per non aver effettuato il versamento della quota associativa;
  • Per morte;
  • Per indegnitá deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 - Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, e di recedere dall’appartenenza all’organizzazione.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali stabilite dall’Assemblea.

ART. 6 - Quota sociale

La quota sociale a carico dei soci è fissata dall’Assemblea. È annuale e non frazionabile.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea nè prendere parte alle attività dell’organizzazione.

ART. 7 - Risorse economiche

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  • Quote associative e contributive dei soci;
  • Contributi dei privati;
  • Contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
  • Contributi di organismi internazionali;
  • Donazioni e lasciti testamentari;
  • Rimborsi derivanti da convenzioni;
  • Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginale;
  • Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo.

I fondi possono essere depositati presso l’istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
Ogni operazione finanziaria è disposta con la firma congiunta del Presidente o del Segretario.

ART. 8 - Organi

Sono organi dell’organizzazione:

  • Assemblea dei soci;
  • Consiglio Direttivo;
  • Presidente;
  • Segretario;
  • Tesoriere.

ART. 9 - Assemblea dei soci

L’assemblea dei soci è costituita da tutti i soci iscritti all’organizzazione ed in regola con il pagamento della quota associativa. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dallo stesso in via ordinaria una volta all’anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
In prima convocazione dell’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione e legalmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 16 e 17.
L’assemblea ha i seguenti compiti:

  • Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
  • Eleggere il Presidente;
  • Approvare:
    • Il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
    • Il bilancio preventivo e consuntivo;
  • Respingere le richieste di modifica dello statuto;
  • Stabilire l’ammontare delle quote associative e degli eventuali contributi a carico dei soci.

ART. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi membri.
I compiti del Consiglio sono:

  • Fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione;
  • Sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
  • Determinare il programma di attività in base alle linee di indirizzo approvate dallàassemblea promovendone e coordinandone l’attivitá e autorizzandone a spesa;
  • Nominare il Segretario e il Tesoriere;
  • Accogliere o respingere le domande presentate da nuovi soci.

Perchè e deliberazioni del Consiglio abbiano valore è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e i1 voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 11 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea al suo interno a maggioranza dei voti.
Il Presidente rappresenta legalmente l’organizzazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza, impedimento o di cessazione le relative funzioni possono essere svolte dal vice Presidente.

ART. 12 - Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha il compito di:

  • Provvedere alla tenuta e all’aggiornamento del registro dei soci
  • Provvedere al disbrigo della corrispondenza;
  • È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.
  • Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.

ART. 13 - Il Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di:

  • Provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell’organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
  • Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 14 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

ART. 15 - Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. Il bilancio coincide con l’anno solare.

ART.16 - Regolamento

Nell’organigramma dell’Associazione a qualsiasi titolo è soggetto all’insindacabile giudizio del consiglio direttivo che deve approvare all’unanimità.

ART. 17 - Modifiche dello statuto

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate allèassemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deLiberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 18 - Scioglimento

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’associazione i beni che residuano sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in un identico o analogo settore. Lo scioglimento dell’associazione puó essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno ¼ degli associati.

ART. 19 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materna.

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